Art. 3.

      1. Nessun rivenditore al dettaglio può apportare modifiche al prezzo di vendita dichiarato dal produttore o dal distributore. Tale divieto riguarda:

          a) le modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto;

          b) le modifiche con annunci effettuati a mezzo stampa, radiofonici, televisivi, informatici, su pieghevoli pubblicitari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

      2. In deroga al disposto di cui al comma 1, sono tuttavia ammessi gli sconti promozionali la cui entità non superi il 5 per cento del prezzo dichiarato sulla confezione del supporto.